Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
Testo in vigore al
Art. 14
1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.
2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.
4. Gli Stati membri che, al 1o luglio 2008, dispongono di punti di vendita in esenzione da imposte situati al di fuori di un aeroporto o di un porto marittimo possono, fino al 1o gennaio 2017, continuare ad esentare dall'accisa i prodotti sottoposti ad accisa forniti da tali punti di vendita e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo.
5. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;
b) «viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo» qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
Capo III. Fabbricazione, trasformazione e detenzione
Art. 15
1. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.
2. La fabbricazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale.
Art. 16
1.
L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.
Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.
2.
Il depositario autorizzato è tenuto:
a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa;
b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;
c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;
d) ad introdurre nel suo deposito fiscale e ad iscrivere nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l'articolo 17, paragrafo 2;
e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte.
Le condizioni relative alla garanzia di cui alla lettera a) sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.
Capo IV. Circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 17
1. I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo:
a) da un deposito fiscale verso:
i) un altro deposito fiscale;
ii) un destinatario registrato;
iii) un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
iv) un destinatario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro;
b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato. Ai fini del presente articolo, per «luogo di importazione» si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2.
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), del presente articolo e fatta eccezione per le situazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato.
Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.
Art. 18
1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse stabilite, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo 1.
3. La garanzia è valida in tutta la Comunità. Le relative modalità sono stabilite dagli Stati membri.
4. Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa:
a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;
b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno della Comunità per via marittima o attraverso condutture fisse.
Art. 19
1. Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.
2. Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
b) alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa;
c) acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
3. Per un destinatario registrato che riceve prodotti sottoposti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 9, è limitata ad una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, ad un unico speditore e ad un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione ad un unico movimento.
Art. 20
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa inizia, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa e, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio della Comunità.
Sezione 2. Procedura da applicare per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Art. 21
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione n. 1152/2003/CE («sistema informatizzato»).
3.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.
Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.
4.
Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.
5. Nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 («Stato membro di esportazione»), se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.
6. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa.
7. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1.
8. Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione per indicare una nuova destinazione, che deve essere una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2.
Art. 22
1. In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario.
2. Non appena i dati relativi al destinatario sono noti, e al più tardi alla conclusione della circolazione, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 8.
Art. 23
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché:
1) la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;
2) il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
3) le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.
Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
Art. 24
1. Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all'articolo 17, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, ad eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti («nota di ricevimento»).
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
3.
Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.
Se tali dati non sono validi, il destinatario ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.
Art. 25
1. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base del visto dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario13, o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota di esportazione, la quale certifica che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati risultanti dal visto di cui al paragrafo 1. Una volta verificati tali dati e, se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.
Art. 26
1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che:
a) i prodotti siano accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
b) informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione. Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere una copia del documento di cui alla lettera a), la verifica dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.
2.
Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.
Non appena i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico sono convalidati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L’articolo 21, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 24 e 25 si applicano in quanto compatibili.
3. Finché i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico non sono convalidati, la circolazione è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa sotto la scorta del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a).
4. Una copia del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), è conservata dallo speditore a riprova della sua contabilità.
5. Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore comunica le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 8, o all'articolo 23 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.
Art. 27
1.
Quando, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 2, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non può essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa entro il termine di cui a tale articolo, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono ancora state completate, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, salvo in casi debitamente giustificati, un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione.
Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento cartaceo di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 24 si applicano in quanto compatibili.
2.
Quando, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non può essere compilata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di esportazione, o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono state ancora completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di esportazione e attestante la conclusione della circolazione, fatto salvo il caso in cui la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, possa essere compilata in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo speditore una copia del documento cartaceo di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 si applicano in quanto compatibili.
Art. 28
1. Fatto salvo l'articolo 27, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, attestano la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.
2.
In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento o della nota di esportazione per motivi diversi da quelli elencati all'articolo 27, la prova della conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa può essere fornita, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), e iv), e lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 2, anche mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione dichiarata o, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.
Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento o della nota di esportazione costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma.
Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.
Art. 29
1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure intese a determinare:
a) la struttura e il contenuto dei messaggi che devono essere scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 tra i soggetti e le autorità competenti interessate dalla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;
b) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);
c) la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27.
2. Ciascuno Stato membro determina le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile e le norme e procedure da seguire in dette situazioni ai fini e in conformità degli articoli 26 e 27.
Sezione 3. Procedure semplificate
Art. 30
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.
Art. 31
Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione frequente e periodica di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.
La presente disposizione include la circolazione attraverso condutture fisse.
Capo V. Circolazione e tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo
Sezione 1. Acquisto da parte di privati
Art. 32
1. L'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale e trasportati dal medesimo da uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.
2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:
a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e ragioni per le quali li detiene;
b) luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;
c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;
d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa;
e) quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:
a) prodotti a base di tabacco:
sigarette: 800 pezzi,
sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,
sigari: 200 pezzi,
tabacco da fumo: 1,0 kg;
b) bevande alcoliche:
bevande spiritose: 10 l,
prodotti intermedi: 20 l,
vino: 90 l (di cui 60 l, al massimo, di vino spumante),
birra: 110 l.
4.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modalità di trasporto atipiche, da un privato o per conto di quest'ultimo.
Ai fini del presente paragrafo, per «modalità di trasporto atipiche» si intende il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.
Sezione 2. Detenzione in un altro Stato membro
Art. 33
1.
Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 1, se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro.
Ai fini del presente articolo, per «detenzione per scopi commerciali» s'intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati, in conformità dell'articolo 32.
2. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile in tale ultimo Stato membro.
3. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro.
4. Fatto salvo l'articolo 38, se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all'interno della Comunità per scopi commerciali, essi non sono considerati come detenuti per tali scopi finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo le formalità di cui all'articolo 34.
5. I prodotti sottoposti ad accisa detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra due Stati membri e che non sono tuttavia disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nel territorio di uno degli Stati membri non sono considerati come detenuti per scopi commerciali in tale Stato membro.
6. L'accisa è oggetto, su richiesta, di rimborso o sgravio nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo se le autorità competenti dell'altro Stato membro constatano che l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in tale Stato membro.
Art. 34
1.
Nelle situazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento contenente gli elementi essenziali del documento di cui all'articolo 21, paragrafo 1.
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure che stabiliscano la forma e il contenuto del documento di accompagnamento.
2.
Le persone di cui all'articolo 33, paragrafo 3, rispettano i seguenti obblighi:
a) prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa;
b) pagare l'accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro;
c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.
Lo Stato membro di destinazione può, nelle situazioni e alle condizioni da esso stabilite, semplificare o accordare una deroga dagli obblighi di cui alla lettera a). In tal caso esso ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.