diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023 (Rv. 668997 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE | Deposito telematico - Attività di accettazione del cancelliere - Valenza di certificazione della presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668997-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE

Nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico.

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)