Sez. L, Sentenza n. 12037 del 09/08/2003 (Rv. 565865 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Per soppressione della posizione di lavoro - Impossibilità di impiegare il lavoratore in mansioni diverse - Onere probatorio gravante sul datore di lavoro - Contenuto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore nell'ambito della organizzazione aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi. Detto onere deve comunque essere mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva o indiziaria, con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non essendo gravato dal relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, a fronte del licenziamento del lavoratore addetto ad attività di assistenza tecnica ai registratori di cassa e alle stampanti, aveva accertato che il servizio di assistenza ai registratori di cassa era stato soppresso e che il servizio di assistenza per le stampanti era stato affidato al personale che già si occupava di riparazione computer, senza alcun aumento del numero degli addetti al settore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)