Sez. L - , Sentenza n. 30155 del 13/10/2022 (Rv. 665760 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Reclamo differito - Riserva nel termine ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Necessità.
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Nell'ambito del rito c.d. Fornero, il reclamo avverso una sentenza non definitiva adottata dal Tribunale in sede di opposizione può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, ossia entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sentenza non definitiva o dalla notifica della stessa se anteriore.
Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)