Sez. L, Sentenza n. 4978 del 12/03/2015 (Rv. 634790 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale di pagamento - Mancata opposizione nel termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Incontestabilità della pretesa contributiva - Sussistenza - Esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento determina l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché non è consentito l'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio, instaurato a seguito della nuova notificazione del titolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)