Modificazioni all'ordinamento della giustizia militare
Testo in vigore al
Art. 2
1. I tribunali militari territoriali ed i tribunali militari marittimi giudicano con l'intervento di cinque membri, dei quali il presidente e altri tre membri sono ufficiali e il quinto membro, con le funzioni di relatore, appartiene al personale della giustizia militare. Le nomine dei membri militari presso i singoli tribunali sono fatte per decreto Reale.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal personale di cancelleria della giustizia militare.
Art. 3
1. I tribunali speciali permanenti sono soppressi.
2. Gli ufficiali sono giudicati da tribunali composti di quattro membri nominati in base alle vigenti norme dei codici penali per l'Esercito e per la Marina e di un relatore del locale tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria del locale tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo.
4. Con le norme di attuazione del presente decreto saranno stabilite le opportune varianti da apportare agli articoli 295, 296 e 312 del Codice per l'Esercito e corrispondenti del Codice per la Marina in conseguenza della riduzione dei membri dei tribunali militari territoriali e marittimi.
Art. 4
1. Presso ogni tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo e' costituito un ufficio di istruzione.
2. Per l'istruzione di procedimenti penali relativi a reati consumati fuori dal luogo dove ha sede il tribunale militare, il giudice istruttore ha facolta', sia di recarsi sul posto, sia di delegare con rogatoria i giudici istruttori della magistratura ordinaria, ovvero i pretori mandamentali.
Art. 5
1. Salvo quanto e' disposto negli articoli precedenti nulla e' innovato alle altre norme riguardanti la costituzione dei tribunali militari territoriali e marittimi ed alle norme di procedura attualmente in vigore.
2. Nulla e' innovato al funzionamento della giustizia a bordo delle Regie navi.
3. I funzionari della giustizia militare in servizio di udienza indossano la toga con speciali distintivi, diversi da quelli stabiliti per la magistratura ordinaria, da determinarsi con le norme di attuazione.
Art. 6
1. Il Consiglio di revisione presso il Tribunale Supremo di guerra e marina e' soppresso.
2. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 11 aprile 1918, n. 459, e 6 ottobre 1918, n. 1608 e del R. decreto 8 aprile 1920, numero 458.
Art. 7
1. II corpo della giustizia militare cessa di far parte del Regio esercito.
2. Il personale della giustizia militare e' costituito di magistrati e di cancellieri. Esso dipende dal Ministero della guerra il quale provvedera' a mettere a disposizione del Ministero della marina, di concerto col medesimo, il personale necessario al funzionamento dei tribunali militari marittimi.
Art. 8
1. Il ruolo dei magistrati e' quello risultante dalla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina.
2. Il trattamento economico sara' quello stabilito dal decreto concernente il trattamento economico di tutto il personale dello Stato.
3. Il numero dei magistrati da destinarsi a ciascun tribunale sara' stabilito con decreto Ministeriale.
4. Per i tribunali militari marittimi sara' provveduto di concerto fra i Ministri per la guerra e per la marina.
Art. 9
1. Il ruolo dei cancellieri della giustizia militare e' quello risultante dalla tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina.
2. Il trattamento economico sara' quello stabilito dal decreto concernente il trattamento economico di tutto il personale dello Stato.
3. Il numero dei cancellieri da destinarsi a ciascun tribunale sara' stabilito con decreto Ministeriale.
4. Per i tribunali militari marittimi sara' provveduto di concerto fra i Ministri per la guerra e per la marina.
Art. 10
1. Gli attuali ufficiali generali in servizio attivo permanente della giustizia militare, i quali non siano chiamati a far parte del nuovo personale di magistratura presso l'Avvocatura generale militare, in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri saranno collocati a riposo col trattamento stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.
2. Gli attuali ufficiali superiori e inferiori in S. A. P. della giustizia militare, i quali non siano riconosciuti idonei alle funzioni della magistratura, intesa una speciale Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, saranno collocati a riposo col trattamento economico di cui sopra. Coloro invece che siano riconosciuti idonei prenderanno posto nel nuovo ruolo organico a cominciare dal grado di avvocato militare osservando l'ordine risultante dalla loro rispettiva posizione attuale di graduatoria.
Art. 11
1. La nomina dell'avvocato generale militare e dei sostituti avvocati generali ha luogo per deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina.
Art. 12
1. Il reclutamento dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra i magistrati ordinari di eta' non superiore ai 35 anni.
2. Per coprire i posti che risultassero scoperti, dopo l'esito del concorso fra i magistrati ordinari, si provvede mediante concorso per esame fra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto gli anni 21 e non superati gli anni 30 e che risultino di buona condotta morale e civile.
3. Le norme per i concorsi contemplati nel presente articolo saranno stabilite con decreto Ministeriale.
Art. 13
1. Le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo un tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici giudiziari militari.
2. Sono dispensati dal tirocinio i vincitori del concorso provenienti dalla magistratura ordinaria e che abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.
3. Alla fine del tirocinio sara' accertata dalla Commissione per il personale della giustizia militare l'idoneita' dell'aspirante.
4. Coloro che per due volte consecutive non siano dichiarati idonei saranno senz'altro dispensati dal servizio.
5. Durante il periodo di tirocinio e' corrisposta la meta' degli assegni del grado di giudice istruttore e sostituto avvocato militare di terza classe.
Art. 14
1. I cancellieri sono reclutati mediante concorso per esami fra i cittadini italiani muniti di licenza liceale o titolo equipollente, che abbiano compiuto i 20 anni e non superati gli anni 30 e che risultino di buona condotta morale e civile.
2. Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme del concorso.
Art. 15
1. L'avvocato generale militare e i sostituti avvocati generali esercitano le funzioni di Pubblico ministero presso il Tribunale Supremo di guerra e marina. I magistrati degli altri gradi esercitano le funzioni di Pubblico ministero, di giudice relatore e di giudice istruttore presso i tribunali militari territoriali e marittimi, anche nei riguardi dei procedimenti penali a carico di ufficiali.
2. Le assegnazioni alle singole funzioni ed alle sedi hanno luogo con decreto Ministeriale - che, per i tribunali militari marittimi sara' emanato di concerto col Ministro per la marina - su designazione dell'avvocato generale militare.
3. In caso di necessita' di servizio, con disposizione ministeriale, su designazione dell'avvocato generale militare, puo' essere temporaneamente applicato presso il Tribunale Supremo di guerra e marina un avvocato militare con le funzioni di sostituto avvocato generale.
4. Per urgenti ragioni di servizio i vice avvocati militari, i giudici relatori ed i sostituti avvocati militari possono temporaneamente, per disposizioni del Regio avvocato generale militare, assumere le funzioni di giudici istruttori e viceversa ma i detti magistrati non possono, con le nuove funzioni, partecipare ai procedimenti per i quali abbiano compiuto in precedenza atti del proprio ministero. La temporanea assunzione delle funzioni non puo' superare la data di tre mesi; rendendosi necessaria una maggiore durata, si provvede con decreto Ministeriale.
Art. 16
1. Il personale della giustizia militare e' posto alla dipendenza disciplinare dell'avvocato generale militare, il quale esercita su di esso la sorveglianza anche per il tramite degli avvocati militari.
2. Per quanto concerne la disciplina si applicano al personale della giustizia militare le disposizioni della legge penale militare e dei regolamenti in vigore con le varianti che saranno apportate nelle norme di attuazione del presente decreto e salvo il disposto dell'art. 17.
Art. 17
1. Presso il Tribunale Supremo di guerra e marina e' costituita la Commissione per il personale della giustizia militare. Essa e' composta del presidente del Tribunale Supremo, che la presiede, dell'avvocato generale militare, dei sostituti avvocati generali e di un giudice del Tribunale Supremo designati dal Ministero della guerra, di concerto con quello della marina.
2. La Commissione e' incaricata di procedere agli scrutini per le promozioni del personale della giustizia militare e funziona da Consiglio di disciplina per il personale stesso.
Art. 18
1. Le promozioni di grado cosi per i magistrati come per i funzionari di cancelleria hanno luogo a scelta e per anzianita', congiunta ad operosita' e diligenza.
2. Le promozioni al grado di avvocato militare, nonche' a quello di cancelliere capo del Tribunale Supremo hanno luogo esclusivamente a scelta.
3. Con successivo Regio decreto sara' stabilito il numero dei posti da assegnarsi rispettivamente a scelta e per anzianita' e saranno emanate tutte le altre disposizioni per il regolamento delle promozioni.
Art. 19
1. I magistrati cessano dal servizio per limiti di eta' al compimento del settantesimo anno, se rivestono grado non inferiore a quello di avvocato militare, al compimento del sessantacinquesimo per i gradi di giudice relatore e vice avvocato militare e inferiori. Gli stessi limiti di eta' sono stabiliti, rispettivamente, per il cancelliere capo del Tribunale Supremo e per gli altri gradi del personale di cancelleria.
Art. 20
1. La disposizione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, e' abrogata nei riguardi dei magistrati ordinari che in applicazione del presente decreto entreranno a far parte del personale della giustizia militare ai sensi dell'art. 12.
Art. 21
1. Il corpo di complemento della giustizia militare e' soppresso.
2. Gli ufficiali appartenenti a tale corpo rientreranno, su loro domanda, nel ruolo degli ufficiali delle categorie in congedo delle rispettive armi di provenienza, col grado che avevano all'atto del loro passaggio nella giustizia militare, salvo il diritto a conseguire le promozioni che avrebbero ottenute nelle dette armi.
3. La stessa disposizione si applica agli ufficiali della giustizia militare in servizio attivo permanente che abbiano gia' appartenuto alle categorie in congedo.
4. Gli ufficiali della giustizia militare che non abbiano chiesto di far parte di altri ruoli dell'Esercito, conservano il titolo onorario del grado attuale; quelli in servizio attivo permanente che entrano a far parte del ruolo della magistratura militare conservano il diritto all'attendente ed alle concessioni ferroviarie militari fino a che rimarranno in servizio.
Art. 22
1. I tribunali militari territoriali, i tribunali militari marittimi e i tribunali speciali per i procedimenti contro gli ufficiali, costituiti a norma del presente decreto, cominceranno a funzionare col 1° maggio 1924, salvo l'esaurimento dei dibattimenti in corso a quella data.
2. Fino a tale epoca gli attuali ufficiali della giustizia militare indosseranno la divisa in udienza e saranno in conseguenza soggetti agli stessi obblighi disciplinari stabiliti per gli ufficiali delle categorie in congedo quando indossano la divisa.