Sez. 4, Sentenza n. 16400 del 15/10/1990 Ud. (dep. 13/12/1990) Rv. 185997 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - OBBLIGO DI RALLENTARE O FERMARSI QUANDO IL PEDONE TARDI A SCANSARSI - PEDONE CHE TARDA A SCANSARSI - NOZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - OBBLIGO DI RALLENTARE O FERMARSI QUANDO IL PEDONE TARDI A SCANSARSI - PEDONE CHE TARDA A SCANSARSI - NOZIONE.*
La norma di cui all'art. 102, comma terzo, cod. strad., che impone ad ogni veicolo di rallentare la velocità ed occorrendo, di fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi, non riguarda soltanto il pedone che abbia già manifestato incertezza o indecisione nell'attraversamento ma comprende tutti i casi in cui una persona, ferma o in movimento, si trovi lungo il percorso e possa interferire sulla traiettoria del veicolo, in modo che ne appaiano ragionevolmente prevedibili inavvertenze, perplessità e pericolose iniziative, e più in particolare il caso del pedone che, mentre attraversa la carreggiata, si fermi momentaneamente a metà della stessa, in quanto un siffatto comportamento non autorizza affatto il conducente a ritenere libera la strada, ma gli impone di rallentare ed eventualmente fermarsi, ben potendo ed essendo prevedibile che il pedone riprenda lo attraversamento dopo la breve sosta. (V mass n 177835; (V mass n 164345; (V mass n 156910, ed ivi citate; (V mass n 153772, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)