Sez. L, Sentenza n. 2171 del 12/05/1989 (Rv. 462730 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - CONDIZIONI - INTIMAZIONE DEL PRECETTO - INIDONEITÀ - SUCCESSIVO DEPOSITO DEI MOTIVI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - CONDIZIONI - INTIMAZIONE DEL PRECETTO - INIDONEITÀ - SUCCESSIVO DEPOSITO DEI MOTIVI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La sola intimazione del precetto, sulla base del dispositivo di sentenza di condanna esecutiva, pronunciata in primo grado in una controversia di lavoro, non costituisce, secondo i principi ordinari, inizio dell'esecuzione forzata e non consente, quindi, la proposizione dell'appello con riserva dei motivi ex art. 433, comma secondo, cod. proc. civ.; tuttavia l'inammissibilità del gravame così sperimentato anteriormente al deposito della sentenza non impedisce di riconoscere nel successivo atto di deposito dei motivi un nuovo valido appello autonomamente rilevante, ove in esso si rinvengano tutti i requisiti di siffatta impugnazione indicati dagli artt. 434 e 414 del codice di rito, atteso che non si può avere irreparabile consumazione del diritto all'impugnazione quando questa sia stata una prima volta proposta in Mancanza dello stesso suo oggetto, costituito dalla sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi e ritualmente pubblicata. (Conf 6272/87, mass n 454557; (Conf 6169/84, mass n 437810).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)