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Sez. L, Sentenza n. 21791 del 14/10/2009 (Rv. 610675 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Ricorso giudiziario avverso l'accertamento amministrativo - Iscrizione a ruolo - Possibilità - Esclusione - Art. 25 del d.lgs. 44 del 1999 - Ricorso amministrativo - Iscrizione a ruolo - Legittimità - Doverosità - Termine di decadenza - Operatività - Sospensione della riscossione - Facoltà dell'Amministrazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610675-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione dei contributi previdenziali, qualora il datore di lavoro abbia proposto ricorso in sede giudiziaria avverso l'accertamento amministrativo, si determina, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 44 del 1999, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento giudiziale è divenuto definitivo; ove, invece, sia stato proposto ricorso in via amministrativa, l'iscrizione deve avvenire, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 44 del 1999, restando in capo all'ente solo la facoltà di sospendere, con provvedimento motivato, la riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 44 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)