Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 29/09/1995 Cc. (dep. 24/10/1995) Rv. 202616 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Beni in relazione ai quali sia stata ipotizzata la provenienza dal reato previsto dall'art. 12 "quinquies" legge n. 356 del 1992 - Legittimità - Ragione.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere
Poiché ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod proc. pen. il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, il sequestro preventivo dei beni nei confronti di persona indagata per il reato di cui all'art. 12 - "quinquies" del d.l. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 356 del 1992 (modificato dalla legge n. 501 del 1994) deve ritenersi pienamente legittimo, qualora si accerti che detti beni siano intestati all'indagato o comunque, rientrino nella sua disponibilità e che lo stesso non sia in grado di giustificarne la provenienza o che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dall'indagato o rispetto all'attività di lavoro svolta dallo stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)