Sez. 2 - , Sentenza n. 16899 del 21/02/2019 Ud. (dep. 18/04/2019) Rv. 276558 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Furto con strappo – Distinzione – Criteri – Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE
Ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina dei fatti commessi dall'imputato che, avvicinate da tergo le persone offese, di età avanzata, afferrava loro la testa e la bloccava con una manovra di compressione, garantendosi l'immobilità necessaria a sfilare gli orecchini dai lobi delle vittime).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis com. 2, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)