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Sez. 1, Sentenza n. 6743 del 20/12/1995 Cc. (dep. 21/02/1996) Rv. 203814 - 01

Pubblico ministero - In genere | È parte processuale - Conseguenze in tema di rimessione del processo.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203814-01

Pubblico ministero - In genere

Nell'attuale sistema processuale penale il pubblico ministero ha la qualità di parte, sia pure pubblica, con il compito di sostenere l'accusa e adottare una strategia processuale tesa ad una efficace e sollecita raccolta degli elementi utili e ad evitare il pericolo di inquinamento delle fonti di prova. Non può, pertanto, costituire motivo di rimessione il presunto accanimento dell'organo dell'accusa nello svolgimento della sua attività di indagine o il consenso che questa attività può trovare nell'opinione pubblica o l'eventuale eccesso nell'uso dei mezzi di coercizione. Ed invero, il pubblico ministero ha solo il potere di indicare le fonti di prova o di chiedere misure cautelari, essendo rimessi al giudice sia lo svolgimento delle attività dirette alla formazione della prova, sia il potere di ordinare misure cautelari; onde l'attività del P.M. non può, da sola, in concreto turbare la serenità del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 326, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 326, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 327, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 CORTE COST., Norme Ord. Giud. Nuovo Processo Pen. Imput. Minorenni art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)