Sez. 3, Sentenza n. 2541 del 27/06/1975 (Rv. 376465 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - DECISIONE NEGATIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - DECISIONE NEGATIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - CONDIZIONI.*
La decisione di rigetto della domanda di riduzione della penale deve essere sorretta da specifica ed esauriente analisi e valutazione degli elementi della fattispecie, e pertanto deve ritenersi insufficiente la motivazione che faccia riferimento generico all'interesse del creditore, all'entita della prestazione (dato che questa puo bastare a spiegare la pattuizione, ma non la misura, della penale) ed alla accettazione del debitore (dato che una penale non e equa solo perche e stata convenuta). (V 2349/73, mass n 365692; 2029/72, mass n 359174).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)