Sez. 5, Sentenza n. 641 del 12/06/1968 Ud. (dep. 13/07/1968) Rv. 108680 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE -RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO - COSTITUISCE CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE -RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO - COSTITUISCE CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nel reato colposo a seguito di incidente stradale, il malore del conducente, se e insorto repentinamente e non e ricollegabile a preesistente stato morboso del conducente medesimo, si configura come caso fortuito la cui prova fa carico all'imputato e deve essere fornita in modo certo ed inequivocabile, senza che il relativo apprezzamento del giudice di merito possa andare soggetto al Sindacato di legittimita della Cassazione, se sorretto da adeguata motivazione. (Conf. 106613, anno 1968 V. 106313, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)