Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3053 del 08/02/2018 (Rv. 647112 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Obbligo del giudice - Presupposto - Ritualità delle impugnazioni - Fondamento - Appello dichiarato inammissibile - Riunione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
L'obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., di appelli separatamente proposti dalla stessa parte avverso la medesima sentenza trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente proposte, e cioè idonee a investire il giudice del dovere di pronunziare nel merito, perché solo in tale ipotesi è necessario scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato che il combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c. mira a prevenire. Una siffatta esigenza non sussiste allorquando una delle impugnazioni sia inammissibile, trattandosi di declaratoria di mero rito, come tale non contenente l'accertamento sostanziale del regolamento di interessi oggetto della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)