Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV fra la Regia universita' di Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico «Umberto I»
Testo in vigore al
Convenzione
Convenzione fra la Regia universita' di Roma e l'Amministrazione del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per il funzionamento del Policlinico «Umberto I».
L'anno millenovecentotrentasei, il giorno 7 novembre in Roma, con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge.
TRA
la Regia universita' di Roma, in persona del rettore magnifico, on. barone prof. Pietro de Francisci,
E
il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, in persona del presidente gr. uff. dott. Carlo Solini, si stabilisce quanto appresso:
Art. 1
1. Allo scopo di assicurare il migliore e piu' efficace coordinamento delle attivita' scientifiche ed ospedaliere rispettivamente svolte dai due Enti e la semplificazione dei loro rapporti, la Regia universita' degli studi di Roma ed il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma convengono che, sotto l'osservanza delle norme di cui appresso, le Regie cliniche universitarie ed i reparti e servizi ospedalieri esistenti nel Policlinico «Umberto I» siano gestiti ed amministrati come un unico organismo denominato « Policlinico Umberto I».
2. Cio' ai soli effetti della organizzazione dei servizi e del regolamento interno dei loro rapporti amministrativi, ferma ed impregiudicata restando l'autonomia dei due Enti, specie per quanto riguarda l'esercizio delle rispettive potesta' deliberative, giusta le loro leggi istituzionali.
Art. 2
1. La direzione del «Policlinico Umberto I» viene affidata ad un Comitato direttivo composto:
a) da un presidente nominato d'accordo tra il Pio Istituto e l'Universita';
b) da due consiglieri tecnici (un primario ospedaliero ed un clinico) scelti, preferibilmente, tra i sanitari che non prestano servizio presso il Policlinico;
c) da due consiglieri amministrativi (uno ospedaliero e uno universitario) scelti preferibilmente tra i funzionari dei due Enti.
2. Il presidente e i consiglieri, che vengono nominati dalle rispettive Amministrazioni, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Art. 3
1. «Policlinico Umberto I» avra' un direttore sanitario che sara', nominato dal capo dell'Amministrazione ospedaliera, previo accordo con il rettore della Regia universita' e dura in carica cinque anni.
2. Il direttore sanitario prende parte con voto consultivo alle sedute del Comitato direttivo e ne attua le deliberazioni. La scelta del direttore sara' fatta fra i primari ospedalieri o tra i professori ordinari della Facolta' di medicina della Regia universita' di Roma che abbiano non meno di cinque anni di anzianita' nel grado.
3. Al direttore sara' corrisposta una indennita' annua di lire 10.000 al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, in aggiunta al trattamento di professore o di dirigente ospedaliero.
4. Allo stesso direttore si applicano tutte le disposizioni del vigente regolamento per il personale sanitario degli Ospedali riuniti di Roma.
Art. 4
1. Nei limiti di cui al capoverso dell'art. 1 al Comitato direttivo sono assegnate le seguenti attribuzioni:
a) attuare in vista delle superiori necessita' dell'insegnamento e della migliore assistenza degli infermi, il coordinamento tecnico sanitario tra i servizi ospedalieri e quelli clinici, organizzandoli a seconda delle rispettive esigenze.
2. Allo scopo il Comitato direttivo dovra', eventualmente, sottoporre all'approvazione dei due contraenti quelle proposte di modifiche dei servizi che, in base all'esperienza, appariranno opportune;
b) distribuire il personale comandato in servizio presso l'Istituto (ad eccezione del personale sanitario clinico) tra i diversi reparti e servizi, secondo le effettive esigenze, vigilandone il rendimento e la disciplina in conformita' delle norme in vigore presso le Amministrazioni cui il personale appartiene;
c) formulare proposte intese alla semplificazione dei servizi amministrativi ed al rafforzamento dei controlli;
d) dare parere motivato su tutte le questioni relative alla gestione dell'Istituto, che comportino atti da sottoporre, sia separatamente che congiuntamente, all'approvazione dei contraenti;
e) deliberare nei limiti sempre dei poteri attribuiti, su tutte le questioni che gli saranno sottoposte dal presidente nonche' sui provvedimenti d'urgenza da lui adottati;
f) formulare proposte di norme interpretative ed integratrici della presente convenzione di regolamenti ed istruzioni pel servizio interno dell'Istituto;
g) formulare le proposte di ripartizione delle spese dei servizi comuni (ospedalieri clinici) dell'Istituto;
h) nominare nel suo seno, con scelta fra i consiglieri tecnici, un vice direttore che sostituisca il direttore sanitario in caso di assenza o di impedimento, e di un aiuto di rettore, con le modalita', per quest'ultimo, che saranno precisate nel regolamento per il personale sanitario del Pio Istituto.
Art. 5
1. Il presidente e' tenuto a trasmettere mensilmente alle due Amministrazioni interessate l'elenco delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo.
Art. 6
1. Il direttore sanitario e' preposto al personale sanitario ospedaliero e a tutto il personale amministrativo, di assistenza e subalterno comandato in servizio presso l'Istituto. In attesa di uno speciale regolamento, da prepararsi dal Comitato direttivo, da deliberare dai due Enti e da approvarsi dai Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale, di concerto con quello per lo finanze, per regolare la parte disciplinare di tutto il personale e quanto altro riguarda il personale stesso, vigeranno le attuali norme in vigore nelle due Amministrazioni.
Art. 7
1. I primari ospedalieri assegnati all'Istituto assumeranno il titolo di primari aggregati clinici, e ferma restando la loro appartenenza al personale sanitario degli Ospedali riuniti di Roma e l'obbligo del servizio come primario ospedaliero, verranno considerati nei apporti con l'Istituto come personale universitario con assegni uguali a quelli corrisposti ai professori incaricati.
2. Detti assegni, in aggiunta allo stipendio di primario che verra', corrisposto dal Pio Istituto, saranno ad esclusivo carico della Regia universita' di Roma.
Art. 8
1. I primari aggregati dipenderanno dal rettore della Regia universita' per quanto riguarda la loro funzione didattica per tutto il resto rimarranno sempre alle dipendenze del Pio Istituto di Santo Spirito e nei limiti della presente convenzione dal direttore sanitario del «Policlinico Umberto I».
Art. 9
1. Quando concorrano gravi ed accertate ragioni il rettore della Regia universita' potra' chiedere all'Amministrazione ospedaliera l'allontanamento dall'Istituto di quel primario aggregato che non risultasse adatto alle sue particolari mansioni per ragioni d'ordine scientifico, professionale, morale e disciplinare.
2. Il primario cosi' allontanato perde il diritto di aggregato e dovra' essere sostituito.
3. Il presidente segnalera' al rettore dell'Universita', per i provvedimenti di sua competenza, qualunque deficienza del personale sanitario clinico.
Art. 10
1. Nel caso di vacanza di posto di primario aggregato, una Commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei due Enti il cui presidente sara' nominato di comune accordo fra gli stessi Enti, potra' proporre all'Amministrazione degli Ospedali riuniti la nomina, al posto vacante, di uno dei primari ospedalieri in attivita' di servizio.
2. Ove cio' non sia possibile, il Pio Istituto di S. Spirito e la Regia universita' bandiranno un concorso con i programmi e le modalita' stabilite dai regolamenti ospedalieri fermo restando il trattamento economico che sara' quello stabilito dagli ospedali.
3. La Commissione esaminatrice del concorso sara' composta di due membri clinici, di due ospedalieri e un presidente nominato dal Comitato direttivo di cui all'art. 2.
4. Gli aiuti e gli assistenti addetti ai reparti ospedalieri dell'Istituto verranno liberamente scelti dagli Ospedali riuniti di Roma tra il personale sanitario di ruolo.
Art. 11
1. I primari ospedalieri saranno aggregati alle cliniche affini alle loro particolari attitudini e specializzazioni.
2. Nella direzione del padiglione loro affidato e per tutto quanto riguarda l'assistenza e la cura dei loro malati, i primari aggregati avranno piena liberta' di azione.
3. Essi, pero', hanno l'obbligo dell'insegnamento pratico al letto del malato seguendo l'indirizzo scientifico del direttore della clinica alla quale sono aggregati.
Art. 12
1. Il coordinamento dell'attivita' didattica degli aggregati spetta al preside della Facolta' di medicina, sentito il clinico direttore della Cattedra e i primari aggregati in base a programma e criteri di massima che verranno sottoposti all'approvazione del rettore e pubblicati, eventualmente, nell'annuario dell'Universita'.
Art. 13
1. Alle dipendenze del direttore sanitario sara' costituito un ufficio amministrativo composto dell'attuale numero di impiegati amministrativi ospedalieri aumentato di quegli altri elementi che la Regia universita' riterra' necessari nominare per conseguire la piena esecuzione della presente convenzione.
2. Il costo di funzionamento di detto ufficio (personale e spese di cancelleria sara' a completo carico della Regia universita', che dovra', pertanto, rimborsare al Pio Istituto di S. Spirito tutte le spese comunque sostenute per il trattamento economico spettante al suo personale come sopra comandato presso detto ufficio amministrativo e per il suo funzionamento.
3. In tutti i casi il trattamento economico del personale comandato dal Pio Istituto non puo' superare quello normale in vigore presso l'Amministrazione ospedaliera.
Art. 14
1. Il servizio del deposito infermi e del pronto soccorso sara' n Ridato ad un primario aggregato clinico da nominarsi con le Limane di cui all'art. 10, coadiuvato da personale sanitario misto in uguale proporzione ed in numero da stabilirsi d'accordo tra i due contraenti. A coadiuvare al servizio di pronto soccorso potranno nominativamente essere ammessi, sotto la esclusiva responsabilita' della Regia universita', studenti degli ultimi tre anni della Facolta' di medicina, secondo particolari norme stabilite d'accordo dal preside della Facolta' e dal direttore sanitario.
2. Il primario aggregato clinico provvedera' alla assegnazione dei malati dopo la scelta fattane dai direttori delle singole cliniche e dai loro delegati a norma dell'articolo seguente.
Art. 15
1. I direttori delle Regie cliniche ed i loro aiuti ed assistenti, quando siano muniti di apposita delega scritta, hanno facolta' di scegliere tra gli infermi del deposito quelli occorrenti per l'insegnamento di loro competenza e di disporne il trasferimento nelle Regie cliniche. Tale scelta potra' essere esercitata anche tra i malati accolti nei depositi degli altri ospedali del Pio Ente.
2. Il direttore clinico ha la facolta' di prelevare ammalati anche nei reparti ospedalieri sempre che nulla osti da parte del primario curante e che non siano affetti da malattie infettive o contagiose in atto.
3. Nel computo delle degenze degli infermi interni viene calcolato il giorno di entrata nelle Regie cliniche ed e' escluso quello della dimissione, morte e restituzione degli infermi ai reparti ospedalieri.
4. Possono anche essere trasferiti nelle Regie cliniche gli infermi ammessi negli ospedali a proprie spese, ma soltanto quando ne facciano richiesta; in tal caso le Regie cliniche percepiranno direttamente dai malati suddetti le rette dovute, con decorrenza dal giorno di entrata esclusa al riguardo ogni responsabilita' da parte del Pio Istituto.
Art. 16
1. Nei casi in cui, per urgenti ragioni di cura, si renda assolutamente necessario l'immediato trasferimento alle infermerie di un infermo accolto nel deposito dell'Istituto, il dirigente del deposito ne dara' subito avviso ai direttori della clinica che, per competenza, potrebbero scegliere detto malato ai fini dell'insegnamento. Qualora questi ed i loro delegati non esercitino immediatamente il diritto di scelta, l'infermo sara' ricoverato definitivamente nelle corsie ospedaliere. In ogni caso il dirigente del deposito dovra' sempre disporre, sulla sua responsabilita', il trasferimento alla infermeria, quando il ritardo possa nuocere alla salute del malato.
2. Di tali trasferimenti d'urgenza sara' tenuta nota nominativa in apposito registro da conservarsi nel deposito con l'indicazione della causa che ha consigliato il trasferimento. Dette annotazioni dovranno essere controfirmate dal direttore sanitario.
3. Qualora dovessero sorgere contestazioni in ordine al trasferimento di infermi nelle corsie, le contestazioni stesse saranno risolte dal direttore sanitario dell'Istituto.
Art. 17
1. Salvi i casi di assoluta necessita' di pronto intervento i direttori delle Regie cliniche e i loro delegati hanno facolta' di scegliere per l'insegnamento gli infermi degenti nelle infermerie ospedaliere che, risultando colpiti da infermita' diversa da quella per la quale erano stati accettati negli ospedali, dovessero essere trasferiti da un reparto medico ad un reparto chirurgico e viceversa.
2. Della necessita' di tale trasferimento il direttore Sanitario dovra' informare i direttori delle Regie cliniche nelle quali gli infermi potrebbero essere trasferiti. Del trasferimento stesso sara' tenuta nota nel registro di cui all'ultimo comma del precedente art.
16.
Art. 18
1. Il trasporto nelle Regie cliniche degli infermi degenti nei depositi e nelle corsie e' eseguito a cura, spese e rischio delle Regie cliniche, sotto la responsabilita' dei direttori di esse e dei loro delegati; tale trasporto avverra' nelle ore stabilite d'accordo tra i direttori delle Regie cliniche ed il direttore sanitario, salvi sempre i casi di urgenza previsti negli articoli 16 e 17. In ogni caso il trasporto deve avvenire nello stesso giorno in cui gli infermi sono stati scelti per l'insegnamento. Qualora cio' non avvenga, si intendera' che i direttori delle Regie cliniche vi abbiano rinunciato.
2. Per gli infermi trasportati nelle Regie cliniche e durante il tempo in cui vi restano degenti l'Amministrazione ospedaliera e' esonerata da qualsiasi responsabilita' che e' assunta dalle Regie cliniche.
Art. 19
1. I direttori delle Regie cliniche hanno facolta' di restituire agli ospedali da cui furono prelevati, gli ammalati interni che non occorrano ulteriormente per l'insegnamento. Essi hanno anche la facolta' di inviare al reparto isolamento nell'Ospedale del Policlinico gli infermi interni che siano colti da malattie infettive o contagiose.
2. Il trasferimento di tale genere di infermi e' obbligatorio per le cliniche che non abbiano un proprio reparto «isolamento».
3. Parimenti i direttori delle Regie cliniche hanno facolta' di trasferire al reparto « isolamento » nell'Ospedale del Policlinico gli ammalati esterni colti da malattie infettive o contagiose.
4. Per tali infermi « esterni » quando sia riconosciuta la necessita' e l'urgenza della cura colle norme stabilite dall'art. 2 della legge 31 maggio 1900, n. 211, sara' redatto il verbale di ammissione negli ospedali. Qualora, invece, la necessita' e l'urgenza della cura non siano riconosciute, gli infermi possono a richiesta dei direttori delle Regie cliniche, e dei loro delegati, essere ricoverati nel reparto «isolamento» al Policlinico restando a disposizione delle cliniche stesse, le quali sono obbligate a corrispondere all'Amministrazione ospedaliera la retta stabilita per gli infermi ricoverati a pagamento.
Art. 20
1. Ai fini dell'insegnamento i direttori delle Regie cliniche hanno facolta' di trattenere gli ammalati interni anche oltre il tempo necessario per la cura, ma, cessata la necessita' della cura, hanno l'obbligo di informarne immediatamente il direttore sanitario degli ospedali dai quali gli infermi furono prelevati. Dal giorno in cui cessa la necessita' della cura gli ammalati interni sono considerati esterni e cessa quindi per l'Amministrazione ospedaliera l'obbligo di corrispondere alla Regie cliniche la diaria di cui all'art. 29.
2. Nel caso in cui la necessita' di una cura si protragga oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data d'ammissione degli infermi negli ospedali, il direttore della Regia clinica dovra' avvertirne il direttore dell'ospedale dal quale gli infermi sono stati prelevati.
3. Il direttore dell'ospedale ed i sanitari governativi hanno sempre facolta' di eseguire, previo avviso ai direttori delle Regie cliniche, visite di accertamento delle condizioni degli ammalati interni.
4. Queste visite dovranno sempre essere eseguite quando siano decorsi 45 giorni dall'accettazione degli infermi negli ospedali.
Art. 21
1. Agli effetti della statistica sanitaria gli ammalati accolti nelle Regie cliniche debbono figurare nel movimento degli infermi accolti negli ospedali. A tal uopo ciascun infermo e' fornito della scheda cubicolare che, debitamente completata dal personale sanitario delle Regie cliniche al momento della dimissione degli infermi, deve essere a cura delle Regie cliniche trasmessa alla Direzione dell'ospedale dal quale l'infermo stesso e' stato prelevato.
2. In caso di morte dell'infermo le Regie cliniche compileranno la denuncia e la trasmetteranno alla suddetta Direzione degli ospedali, che provvedera' ad inviarla all'Ufficio dello stato civile. Le nascite invece che avvengono nelle Regie cliniche saranno da esse direttamente denunciate, a norma di legge, all'Ufficio dello stato civile.
3. Le Regie cliniche, infine, devono comunicare alla Direzione dell'ospedale, con le modalita' in uso nei reparti ospedalieri, il movimento degli ammalati e tutti quegli elementi che, ai fini della statistica sanitaria, potessero occorrere all'Amministrazione ospedaliera.