Sez. 2, Sentenza n. 46884 del 01/12/2011 Ud. (dep. 20/12/2011) Rv. 251451 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - REATO COMPLESSO | Legge n. 251 del 2005 - Disciplina transitoria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - REATO COMPLESSO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata per violazione degli artt. 3, 11 e 117 Cost. in riferimento all'art. 49, comma primo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 - dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui non prevede l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione anche nei processi pendenti in appello o in cassazione successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 251 del 2005, in quanto il succitato art. 49, comma primo, terzo periodo - a differenza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. che concerne tutte le disposizioni che apportino modifiche "in melius" alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato - ha un portato precettivo riferito alle sole norme incriminatrici "stricto iure" intese (cfr. sent. Corte cost. n. 236 del 2011 e n. 72 del 2008).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)