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Sez. 5 - , Sentenza n. 23211 del 18/09/2019 (Rv. 655076 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Area sita completamente nella fascia di rispetto ferroviario - AssoggettabilitĂ  all'imposta - Esclusione - Area sita parzialmente nella fascia di rispetto ferroviario - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655076-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Le aree situate completamente nella fascia di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980 non sono assoggettate ad ICI, in quanto sottoposte ad un divieto assoluto di edificazione; diversamente, per le aree incluse solo in parte sulla detta fascia il vincolo incide solo sulla determinazione del valore delle stesse e, quindi, sulla base imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 753 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 06/07/1998 num. 24 art. 7, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)