Sez. 4, Sentenza n. 748 del 10/08/1989 Cc. (dep. 22/09/1989) Rv. 182112 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - FAMILIARI - INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI PARENTELA - SUFFICIENZA - ANNOTAZIONE DELLE GENERALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONVIVENZA TEMPORANEA - SUFFICIENZA - ANNOTAZIONE ANAGRAFICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - FAMILIARI - INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI PARENTELA - SUFFICIENZA - ANNOTAZIONE DELLE GENERALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONVIVENZA TEMPORANEA - SUFFICIENZA - ANNOTAZIONE ANAGRAFICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di notificazione di Atti processuali, quando la consegna della copia venga effettuata a mani di persona specificata mediante l'indicazione del rapporto di parentela con il destinatario, quali "madre", "figlio", "suocero" e simili, non necessita l'annotazione (in relata) delle generalità della medesima, né è indispensabile che essa sia stabilmente convivente con il destinatario dell'atto, essendo sufficiente una convivenza temporanea, ancorché non risultante dalle registrazioni anagrafiche. (Conf mass n 163283; (Conf mass n 133684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)