Sez. 1, Sentenza n. 8982 del 21/08/1991 (Rv. 473586 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere | Espropriazione di aree disposte per l'attuazione di un piano di zona - Indennità di espropriazione - Determinazione - Criteri.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere
Nell'ipotesi di espropriazione di aree disposta per l'attuazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, per la determinazione dell'indennità che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, deve effettuarsi secondo il criterio del valore dettato dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, detto valore deve essere accertato prescindendo da qualunque influenza delle prescrizioni del piano, in particolare dei vincoli specifici di destinazione ad infrastrutture e impianti pubblici o di suo pubblico, nonché dei limiti di edificabilità, di conformazione e di densità edilizia stabiliti per l'attuazione del piano medesimo, giacché questo non è uno strumento di programmazione generale, volto a regolare l'attività edilizia dei privati proprietari dei suoli, ma costituisce uno strumento interamente espropriativo, in quanto comporta l'acquisizione alla mano pubblica di tutte le aree in esso comprese.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)