Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 15/06/2026 (Rv. 678562-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Atti amministrativi - Disapplicazione in via incidentale - Decreto ministeriale illegittimo - Contrasto con fonte primaria - Destinatari determinabili a posteriori - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
In tema di disapplicazione in via incidentale degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'allegato E) alla l. n. 2248 del 1865, un decreto ministeriale può essere disapplicato, se in contrasto con una fronte primaria, allorquando i suoi destinatari, seppure non determinabili a priori, lo siano a posteriori e lo stesso abbia una funzione meramente attuativa della detta fonte primaria.
Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)