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Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 15/06/2026 (Rv. 678562-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Atti amministrativi - Disapplicazione in via incidentale - Decreto ministeriale illegittimo - Contrasto con fonte primaria - Destinatari determinabili a posteriori - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2026-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678562-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

In tema di disapplicazione in via incidentale degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'allegato E) alla l. n. 2248 del 1865, un decreto ministeriale può essere disapplicato, se in contrasto con una fronte primaria, allorquando i suoi destinatari, seppure non determinabili a priori, lo siano a posteriori e lo stesso abbia una funzione meramente attuativa della detta fonte primaria.

Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)