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Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 10/07/1975 (Rv. 376723 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376723-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Non e ammissibile in Sede di legittimita proporre tesi che per la loro novita sconvolgano il precedente tema difensivo, specie se comportino accertamenti di fatto completamente diversi da quelli oggetto delle precedenti fasi, non potendo il controllo di legittimita estendersi alla risoluzione di nuove questioni di diritto e di temi di contestazione diversi da quelli proposti nel giudizio di merito, salvo si tratti di questioni rilevabili di ufficio, ovvero, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto, da considerarsi compresi nel dibattito perche fondati sugli stessi elementi di fatto. (Conf 1323/74, mass n 369392; 454/74, mass n 368179; (Conf 1591/65, mass n 313036).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)