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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Testo in vigore al

Art. 181 Comitato centrale dei buoni

1. All'organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il comitato centrale dei buoni.

2. Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del tesoro; e' presieduto dal Ministro per il tesoro ed e' composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice presidente, dal direttore generale del tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero del tesoro nominato dal Ministro, nonche' dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i servizi di bancoposta.

3. Il comitato e' assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa depositi e prestiti.29a

Art. 182 Applicabilita' al servizio dei buoni delle norme relative alle Casse postali di risparmio

1. In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei libretti postali di risparmio.29a

Libro quarto. Dei servizi di telecomunicazioni

Titolo I. Parte generale

Capo I. Disposizioni di carattere generale

Capo II. Norme comuni alle concessioni ad uso pubblico e ad uso privato

Art. 195 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni

1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.23

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

Capo III. Concessioni ad uso pubblico