DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1973 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (73/241/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 227,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che le legislazioni nazionali riservano alcune denominazioni a vari prodotti ottenuti a base di cacao, ne definiscono la composizione e le caratteristiche di fabbricazione e prescrivono l'uso di tali denominazioni per la commercializzazione di tali prodotti;
considerando che in alcuni Stati membri anche il condizionamento di tali prodotti e oggetto di norme imperative;
considerando che le differenze attualmente esistenti tra le legislazioni nazionali ostacolano la libera circolazione, in particolare per varie specie di prodotti di cacao e di cioccolato; che esse possono mettere le imprese in condizioni disuguali di concorrenza e che hanno pertanto incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del Mercato comune;
considerando che occorre pertanto attuare il ravvicinamento delle disposizioni relative a tali prodotti e che è necessario stabilire definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura, al fine di garantire la libera circolazione di detti prodotti;
considerando che nella presente direttiva non è tuttavia possibile armonizzare, tra le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari, tutte quelle che possono ostacolare gli scambi dei prodotti di cacao e di cioccolato, ma che il numero degli ostacoli dovuti a questa circostanza é destinato a diminuire man mano che progredirà l'armonizzazione delle disposizioni nazionali relative ao prodotti alimentari;
considerando che, allo scopo di proteggere i consumatori in alcuni Stati membri, la menzione «halbbitter» è riservata ad un cioccolato caratterizzato da un tenore minimo elevato di alcuni componenti; che tale menzione non potrebbe essere utilizzata in tutta la Comunità; che, stando così le cose, sembra opportuno prevedere un termine di tre anni durante il quale l'uso di questa menzione può essere riservato al cioccolato avente un tenore minimo particolarmente elevato sulla sostanza secca totale di cacao;
considerando che nei prodotti di cioccolato l'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao è ammessa in taluni Stati membri, dove si fa largamente uso di tale autorizzazione; che tuttavia non si può decidere fin d'ora sulle possibilità e le modalità dell'estensione dell'utilizzazione di tali sostanze grasse a tutta la Comunità, dato che le informazioni economiche e tecniche disponibili a tutt'oggi non permettono di stabilire una posizione definitiva e che di conseguenza la situazione dovrà essere riesaminata alla luce dell'evoluzione futura;
considerando che, sebbene sia già ora possibile fissare una scala di pesi dei prodotti di cioccolato presentati sotto forma di tavolette o bastoni, la stessa possibilità non esiste ancora per quanto riguarda i prodotti di cacao in polvere, dato che la scelta dei diversi limiti richiede in questo caso esami più approfonditi che non hanno potuto essere condotti a termine, e che la scelta dovrà di conseguenza essere effettuata più tardi;
considerando che le denominazioni adottate nella presente direttiva per i vari prodotti di cacao e di cioccolato differiscono in certi casi da quelle usate in questo o quello Stato membro; che di conseguenza è opportuno abituare i consumatori a queste nuove denominazioni permettendo, durante un certo periodo, l'uso contemporaneo di quelle attualmente in vigore;
considerando che la determinazione dei metodi d'analisi relativi al controllo dei requisiti di purezza di taluni prodotti nonché la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni ed i metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato costituiscono misure d'applicazione di carattere tecnico e che conviene affidarne l'adozione alla Commissione, allo scopo di semplificare e di accelerare la procedura;
considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 19691;
considerando che le imprese sono in grado di adeguare i loro metodi di fabbricazione e di vendere le loro scorte entro un periodo di due anni a decorrere dall'adozione di nuove norme e definizioni da parte degli Stati membri; che, tuttavia, l'applicazione della scala dei pesi prevista per alcuni condizionamenti richiede negli Stati membri una modifica dell'attrezzatura industriale, di modo che per l'applicazione di tale norma occorre portare il termine a tre anni;
considerando che è necessario adottare misure particolari per tener conto della situazione peculiare dei nuovi Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973. Per il Consiglio Il Presidente I. NOERGAARD