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Sez. 2, Sentenza n. 3108 del 17/03/1995 (Rv. 491233 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - AUSILIARI E SOSTITUTI | "Collaborazione" ex art. 2232 cod. civ. - Svolgimento sotto la direzione del professionista incaricato - Esecuzione di prestazione professionale eccedente l'abilitazione del professionista incaricato - Divieto.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491233-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - AUSILIARI E SOSTITUTI

La "collaborazione", di cui parla l'art. 2232 cod. civ. - là ove contempla la possibilità che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell'incarico, "sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari" - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)