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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10505 del 03/06/2020 (Rv. 657894 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria – Nullità protettive - Eccezione di buona fede dall’intermediario – Cedole medio tempore riscosse dall’investitore- Limite quantitativo alla domanda di indebito oggettivo.
Stato
decisa il 2020-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657894-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nel caso in cui l'intermediario opponga l'eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all'esperimento selettivo dell'azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest'ultimo grazie all'esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall'investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell'indebito, né quali frutti civili ex art.820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)