Sez. 2, Sentenza n. 1004 del 04/10/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171710 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - DELL'APPELLO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CONDIZIONI - COIMPUTATO APPELLANTE - MOTIVI - MISURA DELLA PENA - ANCHE IN RIFERIMENTO AD ALTRI ELEMENTI OBBIETTIVI - ESTENSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - DELL'APPELLO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CONDIZIONI - COIMPUTATO APPELLANTE - MOTIVI - MISURA DELLA PENA - ANCHE IN RIFERIMENTO AD ALTRI ELEMENTI OBBIETTIVI - ESTENSIBILITÀ - LIMITI.*
L'effetto estensivo dell'appello, previsto dall'art. 203 cod. proc. pen., si verifica nel caso di concorso di più persone nel medesimo reato, qualora i motivi addotti da una di esse, a sostegno della sua impugnazione, non siano esclusivamente personali e, cioè, concernano, in virtù di un riferimento anche parziale a circostanze obbiettive, comuni agli altri correi, le posizioni processuali di questi ultimi, per cui, se accolti, vengano a spiegare effetti su di essi. Ne deriva che il motivo di un coimputato appellante, riguardante la misura della pena e fondato, anche in parte su elementi obbiettivi, attinenti, cioè, la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo od ogni altra modalità dell'Azione oppure la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, deve ritenersi estensibile al coimputato non appellante se accolto dal giudice di appello in considerazione di tali elementi. (V mass n 148608, in parte, in termini).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)