Statuto speciale per la Sardegna
Testo in vigore al
Art. 16
1. Il consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.
Art. 17
1. E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione.
2. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.
3. I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.
Art. 18
1. Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
2. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
4. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.
Art. 19
1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 20
1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
2. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.
Art. 21
1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Art. 22
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Il Consiglio tuttavia puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Art. 23
1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro uffici al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonomia della Sardegna.
Art. 24
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
Art. 25
1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 26
1. I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge regionale.
Art. 27
1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.
Art. 28
1. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
Art. 29
1. L'iniziativa, popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.
Art. 30
1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminate da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.
Art. 31
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendimento consuntivo presentati dalla Giunta.
2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
Art. 32
1. Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale e' sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.
2. Il referendum non e' valido se non Vi partecipa almeno un terzo degli elettori.
3. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
4. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
5. Le modalita' di attuazione del referendum sono stabilite con le e regionale.
Art. 33
1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
2. Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e', promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della. Repubblica non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
3. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza a assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il GOverno della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma dei presente articolo Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
Art. 34
1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
Art. 35
1. Il Presidente della Giunta regionale e' il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 36
1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di rielezione ha luogo per scrutinato segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.