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Statuto speciale per la Sardegna

Testo in vigore al

Art. 16

1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed e' composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non puo' variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale puo' disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parita' nell'accesso alla carica di consigliere regionale.

Art. 17

1. E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione.

2. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti , ovvero di membro del Parlamento europeo.

Art. 18

1. Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

Art. 19

1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei suoi componenti.

Art. 21

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

2. Il Consiglio tuttavia puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23

1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro uffici al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonomia della Sardegna.

Art. 24

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 25

1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26

1. I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge regionale.

Art. 27

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

Art. 28

1. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

Art. 30

1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminate da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

Art. 31

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendimento consuntivo presentati dalla Giunta.

2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

Art. 33

1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

2. Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e', promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della. Repubblica non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

3. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza a assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il GOverno della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma dei presente articolo Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Art. 34

1. Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

Art. 35

1. Il Presidente della Regione e' il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

2. Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.