Sez. 5, Sentenza n. 21154 del 29/07/2024 (Rv. 671657-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Addebito dell'addizionale provinciale (art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989) - Utente finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto eurounitario - Legittimazione all'azione di ripetizione di indebito nei confronti dell'Erario - Sussistenza - Prescrizione ordinaria - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di addebito dell'addizionale provinciale (di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e rispetto alle quali l'azione di rimborso risulta eccessivamente difficoltosa - è legittimato, in via straordinaria e per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad agire nei confronti dell'Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso.
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118, Legge 27/01/1989 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)