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Sez. 4, Ordinanza n. 1812 del 16/05/1995 Cc. (dep. 24/05/1995) Rv. 201692 - 01

Nullità processuali - Atti abnormi | Denunzia di abnormità - Proponibilità nei termini previsti per le impugnazioni.
Stato
decisa il 1995-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201692-01

Nullità processuali - Atti abnormi

La denunzia di abnormità del provvedimento del giudice deve essere fatta nei termini previsti per le impugnazione dall'art. 585 cod. proc. pen., in quanto tale vizio, a differenza dell'inesistenza, non sopravvive al giudicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)