diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11248 del 19/09/1996 Ud. (dep. 30/12/1996) Rv. 207027 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - SERVIZIO POSTALE | Consegna dell'atto da notificare - Al destinatario anche se dichiarato fallito - Necessità - Sussistenza - Fattispecie di erronea notifica di estratto contumaciale a curatore di fallimento.
Stato
decisa il 1996-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207027-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - SERVIZIO POSTALE

Nel caso in cui l'estratto della sentenza contumaciale venga notificato a mezzo della posta, ex art. 178 cod. proc. pen. 1930, al curatore del fallimento dell'imputato, sussiste erronea applicazione della disposizione dell'art. 48 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), secondo cui "la corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali". In tal modo viene violato, infatti, il disposto dell'art. 7, primo comma, legge 20 novembre 1982, n.890 (che disciplina le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta) ove si prevede che il piego raccomandato dell'atto da notificare deve essere consegnato dall'agente postale al destinatario "anche se dichiarato fallito", e quindi non al curatore del fallimento. In materia penale, infatti, il fallito conserva autonoma capacità processuale (ed in materia civile egli perde la legittimazione processuale attiva e passiva nei soli limiti di cui all'art. 43 della legge fallimentare e comunque sempre relativamente alla massa dei creditori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 178, Legge Falliment. art. 48 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 48 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)