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Sez. 2, Sentenza n. 12833 del 01/12/1992 (Rv. 479833 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Scale, pianerottoli, passaggi pensili | Apposizione di ringhiera alle scale ed al pianerottolo di accesso alla proprietà del singolo condomino - Applicazione delle norme in tema di condominio.
Stato
decisa il 1992-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479833-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Scale, pianerottoli, passaggi pensili

Nel caso in cui un condomino, munendo di ringhiera la scala ed il pianerottolo di accesso al vano di sua proprietà, abbia trasformato il pianerottolo in terrazzino, si è in presenza di un'utilizzazione della cosa comune ovvero della costituzione di un peso a favore della proprietà esclusiva del condominio sulla proprietà comune e non a carico di quella esclusiva di altro condomino, con la conseguenza che non trovano applicazione le norme che disciplinano le vedute su fondo altrui (art. 907 cod. civ.), bensì quelle in tema di condominio che consentono al condomino di servirsi delle parti comuni per il miglior godimento della cosa senz'altro limite che l'obbligo di rispettare la destinazione e di tutelare la stabilità ed il decoro architettonico dell'immobile e di non ledere i diritti degli altri condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)