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Sez. 1, Sentenza n. 2903 del 25/07/1975 (Rv. 376955 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI SULL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE - NATURA COMPENSATIVA - FINO AL MOMENTO DELLA DOMANDA - PRODUZIONE DI ULTERIORI SUCCESSIVI INTERESSI (ANATOCISMO) - LICEITA.*
Stato
decisa il 1975-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376955-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI SULL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE - NATURA COMPENSATIVA - FINO AL MOMENTO DELLA DOMANDA - PRODUZIONE DI ULTERIORI SUCCESSIVI INTERESSI (ANATOCISMO) - LICEITA.*

Poiche, a norma dell'art 1283 cod civ, regolante l'istituto dell'anatocismo, gli interessi scaduti possono produrre interessi, in Mancanza di una convenzione posteriore alla loro scadenza, soltanto dal giorno della domanda giudiziale, sull'indennita di occupazione temporanea - dovuta ai sensi dell'art 72 della legge generale sulle espropriazioni n 2359 del 1865 e costituita dagli interessi sulla somma corrispondente al valore del fondo nonche sulla somma corrispondente al valore delle colture distrutte - sono dovuti i soli interessi compensativi fino al giorno dell'introduzione del giudizio inteso ad ottenerla. (V 2583/70, mass n 348954; 2090/69, mass n 341370).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)