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Sez. 5 - , Sentenza n. 22489 del 27/09/2017 (Rv. 645898 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Società appaltatrice della raccolta dei rifiuti solidi urbani del comune - Occupazione - Esenzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645898-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, svolto utilizzando cassonetti, non ha diritto all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993, ancorché l'attività sia svolta nell'interesse dell'ente territoriale e della collettività, in quanto la fattispecie non è riconducibile né all'ipotesi della lett. e) dell'articolo appena menzionato, non sussistendo un rapporto di concessione, ma un contratto di appalto, e non essendo in ogni caso prevista la devoluzione gratuita in favore del comune degli impianti alla fine del rapporto, né l'ipotesi della lett. a) del medesimo articolo, configurabile solo quando ad effettuare l'occupazione sia direttamente uno degli enti ivi indicati e ricorra, tra le altre, una finalità sanitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)