diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2329 del 07/11/1986 Ud. (dep. 20/02/1987) Rv. 175202 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA E ATTENDIBILITÀ SOGGETTIVA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175202-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA E ATTENDIBILITÀ SOGGETTIVA - NOZIONE.*

La chiamata di correo intanto può acquisire dignità di elemento di prova in quanto sia intrinsecamente e soggettivamente attendibile e sussistano elementi obiettivi di riscontro, con la precisazione, però, che l'attendibilità intrinseca non è l'equivalente della attendibilità soggettiva. Infatti, la prima attiene alla credibilità dell'attribuzione del fatto ad un determinato soggetto, che si ricava dalla verosimiglianza del contenuto dell'accusa in rapporto alla persona dell'accusato e dalla probabilità che l'accusa sia fondata; l'attendibilità soggettiva, invece, promana dalla personalità dell'accusatore e, soprattutto, dall'essere questi in condizione di conoscere la verità per avere concorso nel reato o per avere assistito alla sua perpetrazione o per avere potuto averne comunque cognizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)