Sez. 3, Sentenza n. 15218 del 20/10/2016 Ud. (dep. 28/03/2017) Rv. 269486 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE | Doglianza dell'imputato tendente al riconoscimento di attenuante idonea ad incidere sulla gravità del fatto e sulla liquidazione del danno - Interesse della parte civile a contraddire nel giudizio di legittimità - Sussistenza - Fattispecie.
PARTE CIVILE - IN GENERE
Sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall'imputato in ordine alla ravvisabilità delle circostanze attenuanti, in quanto tale giudizio può incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 609-quater cod. pen., ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, cui era stata riconosciuta una provvisionale per il danno subito, da quantificarsi ad opera del giudice civile alla luce, tra l'altro, della valutazione della gravità del fatto operata dal giudice penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)