Sez. 3, Sentenza n. 1860 del 08/03/1990 (Rv. 465746 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO O NATANTE NON IDENTIFICATO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO O NATANTE NON IDENTIFICATO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO.*
In tema di Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'Onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'Onere di ulteriori indagini articolate o complesse.*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)