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Sez. 2, Sentenza n. 7510 del 31/03/2014 (Rv. 630723 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Giornalisti - Tariffe professionali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630723-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE

Per le prestazioni giornalistiche non esistono tariffe professionali, agli effetti dell'art. 2233 cod. civ., ma solo una tabella dei "compensi minimi", varata di anno in anno, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la quale, in assenza di specifiche disposizioni legislative che attribuiscano all'ordine dei giornalisti il potere di fissare compensi minimi inderogabili, ha carattere indicativo e non vincolante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)