Sez. 4, Sentenza n. 1504 del 06/06/1966 Ud. (dep. 21/11/1966) Rv. 102881 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - REVOCA - FATTO COMMESSO PRIMA DEL 1 LUGLIO 1959 - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE - VIOLAZIONE - RILEVABILITA DI UFFICIO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - REVOCA - FATTO COMMESSO PRIMA DEL 1 LUGLIO 1959 - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE - VIOLAZIONE - RILEVABILITA DI UFFICIO.*
Il provvedimento giurisdizionale di sospensione o revoca della patente previsto dal comma sesto dell'art 91 cod strad vigente non e applicabile ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del codice stesso (1 luglio 1959). La violazione di tale principio e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)