Sez. L, Sentenza n. 3813 del 16/03/2001 (Rv. 544818 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI | OO.SS non firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda - Contributi sindacali - Delega - Versamento - Rifiuto dell'azienda - Condotta antisindacale - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI
Qualora i lavoratori abbiano richiesto al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali e abbiano rilasciato delega allo stesso per versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria di cui all'art. 28 St.Lav.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)