diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 25665 del 04/04/2003 Ud. (dep. 12/06/2003) Rv. 225393 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Assunzione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno - Reato di cui all'art. 22, comma 10 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Nozione di "datore di lavoro" - Definizione.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225393-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Ai fini del reato previsto dall'art. 22, comma 10 del D.L.G. 25 luglio 1998, n. 286 - che punisce l'assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno - il "datore di lavoro" non è soltanto l'imprenditore o colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata, ma anche il semplice cittadino che assume alle proprie dipendenze una o più persone per svolgere attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura, a tempo determinato o indeterminato, come nel caso di collaboratrici domestiche o badanti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)