Sez. 5, Sentenza n. 91 del 20/01/1967 Ud. (dep. 08/03/1967) Rv. 103655 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - NULLITA CONCERNENTE L'INTERVENTO DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - NULLITA CONCERNENTE L'INTERVENTO DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*
L'ordinanza dichiarativa di contumacia soggiace, come tutte quelle contemplate dall'art 438 cod proc pen, alla disciplina stabilita per le impugnazioni dall'art 200 cod proc pen, di talche anche essa diventa definitiva, qualora non sia stata oggetto di specifica impugnazione. Questo principio e operante anche nel caso in cui, in relazione all'ordinanza dichiarativa di contumacia, possa riscontrarsi una nullita concernente l'intervento dell'imputato e quindi insanabile a mente dell'art 185 cod proc pen. tale insanabilita, infatti, non puo essere intesa che come possibilita di rilevare anche di ufficio il vizio, sempre che il provvedimento viziato si trovi ancora legittimamente sub iudicio, ma non impedisce che il provvedimento stesso diventi definitivo a causa del mancato esperimento da parte dell'interessato del mezzo di impugnazione che ad esso e proprio. (Conf 103170, anno 1967' 100352, 101004, 101741, 102357, 102895, 102968, anno 1966. Contra 103620, anno 1967' 100551, anno 1966. Distinguendo tra Mancanza di motivazione dell'ordinanza e vizio di Costituzione del rapporto processuale ed escludendo l'esigenza di impugnazione specifica dell'ordinanza solo nel secondo caso, 100785, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)