Sez. 1, Sentenza n. 851 del 19/02/1991 Cc. (dep. 02/04/1991) Rv. 186740 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Liberazione condizionale | Obbligazioni civili - Pagamento delle spese processuali - Impossibilità di adempimento per ritardo dell'ufficio - Conseguenze.
Pena - Estinzione (cause di) - Liberazione condizionale
Il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale, anche quando si trovi nella "impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato ed in particolare al pagamento delle spese del procedimento per il ritardo nella formazione della parcella da parte dell'Ufficio del Campione Penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)