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Sez. 3, Sentenza n. 1744 del 13/02/1992 (Rv. 475697 - 01)

Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Convalida - In genere | Ordinanza di convalida di sfratto per morosità - Pronuncia limitata al mancato pagamento dei canoni indicati nell'atto di intimazione - Necessità - Inadempimento relativo a canoni diversi - Deduzione nella udienza fissata per la convalida - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475697-01

Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Convalida - In genere

L'ordinanza non impugnabile di convalida di sfratto per morosità può essere pronunciata solo per il mancato pagamento dei canoni scaduti specificamente indicati nell'atto di intimazione, della cui morosità il locatore attesti la persistenza, in tutto o in parte, e non anche per l'inadempimento dell'obbligazione relativa a canoni diversi, in relazione ai quali il conduttore non è stato posto in grado di difendersi anche con riguardo alla facoltà concessagli dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, senza che ne sia consentita la deduzione nella udienza fissata per la convalida.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)