Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali
Testo in vigore al
Art. 65 Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale
1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe .
Art. 66 Equo indennizzo
1. Nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all'INAIL sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie.
2. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.
3. Un'apposita commissione paritetica Governo-Sindacati, da nominarsi con decreto del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedera' a formulare articolate proposte per l'adozione di idonei provvedimenti al fine della soluzione del problema.
Art. 67 Patrocinio legale
1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripetera' dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
Art. 68 Mensa
1. Il servizio di mensa e' gratuito per il personale che contestualmente e' tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo e' valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale degli enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.
Art. 69 Professionisti legali
1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali degli enti destinatari del presente decreto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, e' riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 33 da aggiungere al salario di anzianita'.
2. Al predetto personale spettano altresi' i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.
Art. 70 Vice segretari nei comuni e province
1. Laddove il regolamento dell'ente ne preveda la figura, il vice segretario coadiuva il segretario, puo' supplirlo e sostituirlo nei casi e con le modalita' di legge, e di norma dirige una delle strutture di massima dimensione esistente nell'ente.
Art. 71 Area di vigilanza
1. Le attivita' dell'area di vigilanza (istruttore) ricompresa nella sesta qualifica funzionale di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 sono cosi' integrate:
I compiti consistono nell'istruzione di pratiche connesse all'attivita' di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazione di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie, predisposizioni di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima. Puo' comportare l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' svolte dagli appartenenti alle qualifiche inferiori nonche' l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio.
2. I compiti della presente qualifica funzionale assorbono anche quelli propri della qualifica inferiore.
Art. 72 Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore
1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso.
4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche .
Art. 73 Arricchimento professionale
1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi e l'efficacia dei risultati, gli enti, previa contrattazione decentrata, potranno organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.
2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potra' partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica negli enti con oltre 200 dipendenti e del 10% negli enti con 200 dipendenti o meno.
3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 del precedente art. 8, dovra' essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.
Art. 74 Aspettativa per motivi sindacali per il personale delle camere di commercio
1. Al personale delle camere di commercio collocato in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti dall'amministrazione da cui dipende, solo gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica di appartenenza. La relativa spesa, a far tempo dal 1 gennaio 1987, sara' rimborsata all'amministrazione interessata dall'union camere, che provvedera' a ripartire il relativo onere tra le camere di commercio, in relazione al numero dei dipendenti in servizio presso ciascuna di esse.
Art. 75 Accordo intercompartimentale
1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 28 marzo 1983, n. 93, sono demandate alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
a) disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;
b) disciplina del congedo ordinario;
c) disciplina del congedo straordinario;
d) disciplina dell'aspettativa;
e) disciplina del trattamento di missione;
f) disciplina del trattamento di trasferimento;
g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
h) inserimento nella tredicesima mensilita' della quota i.i.s. di L. 48.400.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.
Art. 76 Verifica
1. Con cadenza annuale; di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito nel presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione di lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento, all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza ed alla pari opportunita'.
2. Sulla base dei risultati delle precedenti verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
Art. 77 Norma finale e di rinvio
1. Limitatamente a quelle regioni che non hanno ancora provveduto all'espletamento dei concorsi speciali conseguenti alla ristrutturazione; viene confermata la validita' dell'art. 20 dell'accordo 1983-85.
2. Per le regioni che non abbiano provveduto all'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, per ritardi dovuti alla definizione della legge che ha recepito l'accordo 1983-85 ed alle procedure attuative si riconfermano in sede di prima applicazione i criteri e le modalita' dell'accordo citato.
3. Limitatamente alle regioni Puglia, Campania e Calabria che non hanno ancora adottato le leggi di riorganizzazione in applicazione alla disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983, le indennita' previste dalle lettere c) e d) del punto 10.2 (prima qualifica dirigenziale e ottava qualifica funzionale) dell'accordo medesimo, vengono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che in base ad atti formali di data certa, risultino investiti di funzioni di direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale con gli atti predetti oltre a quelli previsti da leggi regionali o statali.
4. L'indennita' di cui al comma precedente compete dalla data di entrata in vigore della legge di recepimento dell'accordo succitato o dalla data di effettivo affidamento dell'incarico se successivo.
5. Nell'arco di vigenza del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'accordo per le regioni 1982-84 al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, ed al decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive modifiche e integrazioni, non modificate dal presente decreto con esclusione delle disposizioni dei predetti atti che per loro natura rivestivano carattere transitorio.
6. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 relative all'inquadramento funzionale rimangono in vigore per quegli enti e per quelle situazioni nelle quali non sono state ancora applicate (inquadramenti provvisori, ricorsi pendenti, ritardi applicativi ecc.). Esse devono comunque venire applicate prima di attuare le disposizioni del presente decreto. Per quegli enti che non abbiano ancora applicato i precedenti accordi (decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79, decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80) questi devono venire applicati secondo la sequenza logico-temporale con la quale sono stati approvati.
7. Il personale delle camere di commercio che sia risultato idoneo nelle graduatorie formulate dalle commissioni giudicatrici a conclusione delle prove selettive per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori, ai sensi dell'art. 18 del precedente accordo che non sia stato ancora inquadrato ai sensi dello stesso art. 18 e' inquadrato anche in soprannumero nella nuova qualifica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale idoneo, per il quale invece sussisteva la disponibilita' di posti, e' inquadrato nella qualifica funzionale superiore dal 1 gennaio 1985, ovvero, dalla data successiva sotto la quale si e' verificata la vacanza.
8. Il presente decreto si applica anche negli enti comunali di assistenza della Sardegna, nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non di carattere prevalentemente ospedaliero e non ancora disciolte, nonche' al personale di ruolo dei laboratori chimici merceologici delle aziende commerciali del porto gestite dalla camera di commercio di Livorno e del deposito franco gestito dalla camera di commercio di Genova.
9. Al personale degli II.AA.CC.PP. continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttivita' previsti dagli articoli 86, 87 del contratto di lavoro 83-85, sino al 31 dicembre 1987.
10. Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1169/84 per i consorzi tra enti locali.
11. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sara' costituita una commissione paritetica che avra' il compito di presentare entro sei mesi dal suo insediamento un testo unico di tutta la normativa vigente contenuta nei diversi decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi delle categorie indicate nel precedente art. 1.
Art. 78 Copertura finanziaria
1. L'onere derivante dal presente accordo e' valutato:
a) per gli enti locali in lire 1.060 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 1.125 miliardi per l'anno 1988;
b) per le regioni a statuto ordinario, per gli enti pubblici non economici da esse dipendenti e per gli istituti autonomi case popolari, in lire 156 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 154 miliardi per l'anno 1988;
c) per le camere di commercio, in lire 12 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere per l'anno 1986 ed in lire 12 miliardi per l'anno 1988.
2. Al predetto onere provvedono gli enti interessati all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi.
Art. 79 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 1987
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica e Ministro per gli affari regionali
GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica
SCALFARO, Ministro dell'interno
PIGA, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 9, con esclusione di:
art. 4, commi 1, 3, 4, e 5; art 10; art. 20; art. 21, commi 3, 4, 5, 6, e 7; art. 26, comma 3; art. 38; articoli 42, 43, 44 e 45;
art. 46, commi 1; art. 48, comma 4; art. 65; art. 72;, ai sensi della delibera n. 1804 della sezione di controllo in data 3 luglio 1987.