Sez. 3, Sentenza n. 29228 del 03/07/2025 Ud. (dep. 07/08/2025) Rv. 288455-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Sentenza di condanna di primo grado - Omessa statuizione sulla confisca obbligatoria - Ricorso per cassazione sul punto del Procuratore generale - Effetti dell'accoglimento - Annullamento con rinvio al Tribunale - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
L'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)