Sez. 4, Sentenza n. 8588 del 06/11/2007 Ud. (dep. 27/02/2008) Rv. 238950 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Obbligo di depositare immediatamente la relativa documentazione - Limiti.
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
La documentazione relativa alle indagini suppletive svolte dal pubblico ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio deve essere "immediatamente" depositata ai sensi dell'art. 430, comma secondo, cod. proc. pen., ma il termine deve essere correlato alla difficoltà di individuazione degli atti da depositare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto comunque tempestivo il deposito effettuato oltre due mesi dopo la ricezione da parte del pubblico ministero di documentazione compendiata in trentadue faldoni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)