Sez. 1, Sentenza n. 6826 del 22/07/1994 (Rv. 487459 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Giudizio relativo a minore - Proposizione dinanzi al Tribunale e nella fase di gravame, alla Corte di Appello in composizione ordinaria - Minore - Maggiore età - Raggiungimento nel corso del giudizio - Originario difetto di competenza - Sanatoria - Ammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Nel caso in cui il giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità di un minore sia proposto dinanzi al Tribunale e, nella fase di gravame, alla Corte di Appello in composizione ordinaria, anziché dinanzi al Tribunale per i minorenni ed alla Corte d'Appello sezione minorenni, come prescritto dall'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., nel testo introdotto con l'art. 68 legge 4 maggio 1983 n. 184 anche per il giudizio sull'ammissibilità, il primitivo difetto di competenza resta sanato dal raggiungimento della maggiore età del detto minore nel corso del giudizio, dovendosi applicare il principio di economia processuale in base al quale il giudice privo di competenza al momento della instaurazione del processo non può più dichiarare la propria incompetenza ove nel corso del giudizio sopravvenga un valido criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio giudiziario adito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)