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Sez. L, Sentenza n. 2657 del 08/03/2000 (Rv. 534698 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolarità di più pensioni - Disciplina ex art. 6 legge n. 638 del 1983 - Riconoscimento del diritto alla cosiddetta cristallizzazione della pensione di riversibilità presupponente l'esistenza di altra pensione di importo inferiore al minimo - Successiva domanda intesa alla integrazione al minimo della medesima pensione di riversibilità previo accertamento di un importo dell'altra pensione superiore al minimo - Preclusione.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534698-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In caso di sentenza passata in giudicato che, ex art. 6 della legge n. 638 del 1983, attribuisca ad un pensionato il diritto alla cosiddetta cristallizzazione del trattamento di riversibilità sul presupposto logico - giuridico dell'esistenza di altra pensione (nella specie, di invalidità) di importo inferiore al minimo, e perciò integrata, è inammissibile la successiva domanda dello stesso pensionato intesa a conseguire l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità previo l'accertamento - contrastante col suddetto presupposto della sentenza passata in giudicato - di un importo della diversa pensione superiore al minimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)